Diritti dei passeggeri e sanzioni alle imprese ferroviarie

Entra oggi in vigore il decreto legislativo n. 70/2014 che attribuisce all’Autorità dei trasporti che ha sede a Torino il potere sanzionatorio sulle imprese ferroviarie in caso di violazione dei diritti dei passeggeri.

Per mancata informazione su ritardi, soppressione dei treni, violazione dell’obbligo di trasporto di biciclette, inefficienze nella vendita dei biglietti, inosservanza degli obblighi nel risarcimento dei danni a passeggeri e bagagli, scarsa assistenza ai passeggeri e in particolare ai disabili – ma non in caso di ritardi e scarsa pulizia – i passeggeri potranno prima presentare un reclamo e, decorsi 30 giorni, presentare in seconda istanza reclamo all’Autorità che accerterà le violazioni e applicherà le sanzioni che vanno da un minimo di 150 a un massimo di 20 mila euro. L’Autorità è ora tenuta ad adottare procedure, anche telematiche, per la ricezione delle segnalazioni.

“Finalmente Trenitalia dovrà impegnarsi a rispettare standard di qualità del servizio europei non solo nell’alta velocità, ma anche in ambito di trasporti regionali – afferma Marco Gagliardi, responsabile del settore Trasporti MC – restano però spazi da riempire per avere una tutela piena, ad esempio, introducendo sanzioni in caso di ritardi sistematici e scarsa pulizia, così come indennizzi forfettari a vantaggio diretto dei passeggeri e procedure di conciliazione”.

Per conoscere nel dettaglio i diritti dei passeggeri e le sanzioni, clicca qui.

Le sedi di MC Piemonte forniscono assistenza sia nella compilazione dei reclami contro Trenitalia e altri gestori, sia nella raccolta delle segnalazioni all’Autorità dei trasporti.

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