VIOLAZIONE DELLA GARANZIA LEGALE? IL TRIBUNALE DI TORINO CONDANNA AL PAGAMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE

Importante vittoria di un associato del Movimento Consumatori davanti al Tribunale di Torino.

Nel 2008 il consumatore, portatore di handicap che gli impediva di camminare, acquistò una pedana meccanica, indispensabile per superare barriere architettoniche all’esterno dell’abitazione. Dopo l’installazione la pedana smise di funzionare e il nostro associato chiese l’intervento della ditta che l’aveva installata, facendo valere la garanzia legale e quanto previsto dal contratto per la manutenzione.

Dopo un primo intervento riparatorio, successivo a ripetuti solleciti e una richiesta del Movimento Consumatori, la pedana si bloccò nuovamente. Tutti i successivi tentativi di risolvere in via bonaria la controversia si rivelavano inutili e il consumatore, rappresentato da Silvia Galimberti, avvocato anche consulente dell’Associazione, citava in giudizio la ditta.

Con la Sentenza del 13 marzo 2013 il Tribunale di Torino ha dichiarato la risoluzione del contratto e condannato la società venditrice a restituire quanto pagato dal consumatore per l’acquisto.

Ma non solo.

Al consumatore è riconosciuto il diritto al risarcimento di un danno di natura non patrimoniale (un tempo il cd. “danno morale”) come conseguenza dell’inadempimento contrattuale del venditore.

Da evidenziare, in particolare, il passaggio della sentenza in cui il Tribunale assume che “la privazione, subita per lungo tempo dall’attore, della libertà di locomozione all’esterno della propria abitazione e di intrattenimento della – per lui vitale – relazione affettiva con il familiare convivente concreti, nella specie, un danno strettamente ricollegabile alla colpevole inadempienza contrattuale ascrivibile a controparte e meritevole, poiché di indubbia, seria, consistenza, di essere risarcito”.

Il Tribunale ha aderito alla tesi secondo cui la risarcibilità del danno non patrimoniale è da riconoscersi ogniqualvolta vi sia lesione di diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale, quale il diritto alla salute, alla dignità ed integrità morale della persona (anche se parte della giurisprudenza giunge a riconoscerla indipendentemente da tale requisito, purché sussistano i presupposti dettati dagli artt. 1218 e segg. c.c.: “e ciò val quanto dire che l’espressione perdita, utilizzata nell’art. 1223 c.c., sta a significare perdita non solo patrimoniale ma anche non patrimoniale”: Tribunale di Roma, Sez. XI, 13 luglio 2009).

La sentenza è inoltre interessante in quanto, mentre nella disciplina generale in materia di vendita l’art. 1494 c.c. riconosce espressamente all’acquirente il diritto al risarcimento del danno, nel Codice del Consumo non è rinvenibile una disposizione di analogo tenore e la sussistenza di tale diritto sembra poter essere – tutt’al più – desunta dall’art. 135, comma I, dello stesso Codice del Consumo (in forza del quale le disposizioni in materia di garanzia legale di conformità “non escludono né limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell’ordinamento giuridico. Per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di contratto di vendita”). La sentenza conferma questo principio.

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