SALDI ESTIVI: MISTERY CLIENT NEI NEGOZI

Domani partono i saldi estivi e come tutti gli anni MC raccoglie le segnalazioni di pratiche commerciali scorrette.

A gennaio, grazie a consumatrici attente, avevamo presentato un esposto per prezzi “gonfiati” di lavatrici, nel 2011 per un paio di scarpe da calcio. Anche quest’estate scopriremo qualcosa?

Ma quest’anno ci siamo dati da fare anche noi. Abbiamo visitato 25 negozi, per lo più di grandi catene commerciali, e fotografato prodotti e cartellini dei prezzi. A partire da domani andremo a cercare le stesse merci e verificheremo se i prezzi iniziali sono rimasti immutati o, come succede, hanno subito aumenti.

In caso di ritocchi presenteremo esposti alla polizia municipale e all’Antitrust per pratiche commerciali scorrette.

Nel frattempo invitiamo i consumatori torinesi a prestare la massima attenzione prima di effettuare gli acquisti e a verificare che i commercianti rispettino il seguente decalogo predisposto dal Comune di Torino, da esporre obbligatoriamente nel negozio in luogo ben visibile:

1) Nelle vendite di fine stagione deve essere esposto obbligatoriamente:

a) Il prezzo normale di vendita iniziale

b) lo sconto o il ribasso espresso in percentuale

c) Il prezzo di vendita praticato a seguito dello sconto o ribasso

2) E’ vietato al commerciante indicare prezzi ulteriori e diversi rispetto a quanto previsto al punto 1)

3) I messaggi pubblicitari relativi alle vendite di fine stagione devono essere presentati, anche graficamente, in modo non ingannevole per il consumatore; è vietato l’uso della dizione “vendite fallimentari” o analoghe forme

4) Tutte le comunicazioni pubblicitarie relative alle vendite di fine stagione devono indicare la durata esatta della vendita stessa

5) Il commerciante ha l’obbligo di fornire informazioni veritiere relativamente agli sconti e ai ribassi praticati, tanto nelle comunicazioni pubblicitarie, quanto nella indicazione dei prezzi nei locali di vendita

6) Il commerciante deve essere in grado di dimostrare la veridicità delle informazioni fornite agli organi di controllo

7) Le merci oggetto delle vendite di fine stagione devono essere fisicamente separate in modo chiaro e in equivoco da quelle non in saldo; se la separazione non è possibile il commerciante deve indicare queste ultime con cartelli o altri mezzi, sempre che ciò possa essere fatto in modo non equivoco e non ingannevole per il consumatore; in caso contrario non possono essere poste in vendita merci non in saldo

8) le merci oggetto delle vendite devono essere vendute secondo l’ordine cronologico delle richieste, senza limitazioni di quantità e senza abbinamenti con altre merci, fino all’esaurimento delle scorte; l’eventuale esaurimento delle scorte di alcuni prodotti deve essere portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile

9) la garanzia di due anni in caso di merce difettosa o “non conforme” vale anche per gli acquisti in saldo; se il prodotto risulta difettoso il commerciante ha il dovere di sostituirlo o ripararlo entro un termine ragionevole e senza costi aggiuntivi (per provare l’acquisto è necessario conservare lo scontrino)

10) nelle vendite di fine stagione è vietato l’uso della dizione “vendite fallimentari” o analoghe forme.

Le vendite di fine stagione devono avere per oggetto soltanto i prodotti di carattere stagionale o di moda, “soggetti a notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo” .

In caso di violazioni i consumatori potranno recarsi di persona presso lo Sportello del Consumatore di Via S. Secondo n. 3 oppure potranno contattare telefonicamente o via mail l’associazione (tel. 0115069546; mail: torino@movimentoconsumatori.it).

Sulla nostra inziativa, leggi anche l’articolo su La Stampa.