Pignoramenti: nuovi limiti sulle pensioni

Approfondiamo in questa sede una recente novità in ambito di pignoramento della pensione, una modalità di pignoramento presso terzi.

Il Decreto Aiuti-bis (D.L. 115/2022 del 09.08.2022), convertito definitivamente nella L. 142/2022 lo scorso 21 settembre 2022 ed entrato in vigore il giorno successivo, ha elevato da euro 702,00 ad euro 1.000,00 il limite di impignorabilità delle pensioni, “ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure in materia di politiche sociali (…) per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale”.

Nel corso dell’iter parlamentare di conversione del decreto è stato, infatti, introdotto l’art. 21-bis che, sostituendo il comma 7 dell’art. 545 c.p.c., dispone come le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro.

La parte eccedente tale ammontare è, invece, pignorabile entro i seguenti limiti:

  • per i crediti alimentari nella misura autorizzata dal giudice;
  • per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni nella misura di un quinto;
  • per ogni altro credito nella misura altresì di un quinto, come previsto dai commi 3, 4 e 5 dello stesso art. 545 c.p.c.

Per una maggiore comprensione della novella normativa, è utile sottolineare che la previgente formulazione del comma 7 sanciva l’impignorabilità “per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà”.

In entrambe le formulazioni della disposizione, tale limite è quindi calcolato sulla base dell’assegno sociale, il contributo economico di natura assistenziale erogato dall’INPS a tutti coloro che, raggiunta una certa età anagrafica, si trovano in condizioni economiche disagiate. L’importo dell’assegno sociale varia annualmente, in quanto adeguato all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Quindi, per il 2022, con la vecchia formulazione della norma in esame, la pignorabilità era ammessa per la parte eccedente 1,5 volte il valore massimo dell’assegno sociale, ovverosia euro 702,15 al mese, considerato che per l’anno appena trascorso l’assegno sociale, nella sua misura piena, ammontava ad euro 468,11 al mese (erogato per tredici mensilità). Con la nuova previsione, introdotta dalla recente modifica viene invece elevata la soglia di impignorabilità ad euro 1.000,00.

A decorrere dal 01.01.2023, l’importo massimo mensile dell’assegno sociale è stato aumentato ad euro 503,27; pertanto, con la nuova formulazione in vigore dal 22 settembre 2022 si ammette la pignorabilità delle pensioni per la parte eccedente 1,5 volte il valore dell’assegno sociale, ovverosia euro 754,90 al mese con la soglia di impignorabilità, in ogni caso, entro euro 1.000,00.

Il pignoramento delle pensioni fino all’ammontare di euro 1.000,00 è inefficace, come sancito dal comma 9 dell’art. 545 c.p.c. Tale inefficacia è rilevata dal giudice anche d’ufficio. Conseguentemente, il giudice dell’esecuzione dovrà dichiarare l’impignorabilità delle somme nei suddetti limiti sino all’emissione del provvedimento di assegnazione, senza che rilevi la data di inizio del pignoramento.

In ogni caso, la modifica tutela ancora di più il pensionato e lo fa per una cifra ragguardevole (1.000,00 euro), in quanto la media pensionistica, in Italia, è di 1.410,00 euro per i 16 milioni di pensionati, secondo fonte INPS.

Bisogna, inoltre, considerare che il 36,3% dei pensionati italiani può contare solo su un assegno al di sotto dei mille euro lordi, mentre per il 12,2% questo assegno non supera i 500,00 euro.

Tale norma disciplina tutte le procedure esecutive successive al 21 settembre 2022, nel senso che per le somme già trattenute a tale data vige la precedente disciplina, per quelle in corso e per quelle future si applica il nuovo limite.

Come evidenzia il Dossier dei Servizi Studi di Camera e Senato, la novella di cui all’art. 21-bis non modifica l’ottavo comma dell’art. 545 c.p.c. Resta, dunque, fermo che per le somme accreditate, in relazione ad uno dei trattamenti pensionistici, su conto bancario o postale del debitore in data antecedente al pignoramento, l’impignorabilità è riconosciuta per un importo pari al triplo dell’assegno sociale. Al contrario, le somme accreditate in pari data o in data successiva alla notifica del pignoramento possono essere pignorate soltanto nei limiti previsti dalla legge già illustrati; le somme eccedenti tali limiti restano pertanto nella disponibilità del debitore.

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