ACCOLTA L’AZIONE INIBITORIA PER CLAUSOLE ABUSIVE NELLE FIDEIUSSIONI

Il tribunale di Torino ha dichiarato ammissibile l’azione inibitoria rappresentativa proposta da Movimento Consumatori e, in via provvisoria, ha inibito a Banca d’Alba l’uso di clausole vessatorie nelle fideiussioni rilasciate dai consumatori a partire dal 2004.

Le clausole censurate determinano “un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi” dei consumatori a vantaggio della banca e ne limitano i diritti riconosciuti dal Codice civile. In particolare, sono state in particolare ritenute vessatorie le clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.*

Il tribunale ha inibito quindi in via d’urgenza alla banca la predisposizione, l’inserimento e l’uso delle clausole abusive, condannandola a pubblicare il provvedimento sulla home page del proprio sito internet e a inviare a tutti i consumatori, che abbiano sottoscritto fideiussioni ancora pendenti, l’ordinanza con una chiara comunicazione della vessatorietà delle clausole e del diritto del consumatore di contestarne in giudizio la validità.

“La decisione del tribunale di Torino – affermano i legali dell’associazione Paolo Fiorio e Marco Gagliardi – è importante, perché è il primo provvedimento provvisorio rappresentativo e la prima decisione su un’azione inibitoria collettiva in materia di clausole abusive nelle fideiussioni. I principi affermati dal tribunale aprono nuove prospettive per tutti i consumatori che hanno rilasciato fideiussioni, perché potranno recuperare somme pagate indebitamente o difendersi nei confronti della banca che applica clausole abusive, contestando interessi e commissioni non dovute. La dichiarazione di vessatorietà della clausola che consente alla banca di agire nei confronti del debitore principale oltre i sei mesi dalla scadenza del debito comporta infatti la liberazione del fideiussore, qualora, come spesso capita, la banca agisca oltre i sei mesi nei confronti del debitore principale. In queste situazioni il fideiussore consumatore può rifiutarsi di pagare o può chiedere la restituzione di quanto spontaneamente corrisposto”.

“Da sempre – aggiunge Alessandro Mostaccio, segretario generale di MC – le banche utilizzano clausole vessatorie nelle fideiussioni, violando quasi tutte le norme sulle fideiussioni, sfruttando il loro strapotere contrattuale a danno dei consumatori, nonostante molte delle clausole inibite da oltre vent’anni siano frutto di un’intesa anticoncorrenziale accertata nel 2005 da Banca d’Italia che aveva ad oggetto il modulo ABI per le fideiussioni omnibus – e quindi siano nulle. La decisione del tribunale di Torino è una grande vittoria per i consumatori e per la trasparenza del mercato del credito, perché chiarisce che la banca nei rapporti con i clienti deve rispettare tutte le regole anche se derogabili tra imprese”.

Per informazioni e assistenza i consumatori possono contattare il nostro Sportello online nell’ambito del progetto Riparto Piemonte:

Progetto realizzato con il sostegno della Regione Piemonte nell’ambito dei progetti di rilevanza locale promossi da associazioni di promozione sociale ai sensi degli artt. 72 e 73 d.lgs. n. 117/2017 (Codice Terzo Settore) nell’ambito del Bando 7 – D.G.R. n. 11-6741 del 17/04/2023.

Con il contributo del

 

 

 

 

e con la collaborazione di

 

Direzione Sanità e Welfare
Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale

 

o rivolgersi ai nostri Sportelli sul territorio.

Per scaricare l’Ordinanza del Tribunale di Torino: Trib_Torino_15_3_24

*clausola di reviviscenza: il fideiussore deve “rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; clausola di sopravvivenza: “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate non valide, la fideiussione garantisce comunque l’obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”; clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 cc: “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall’art. 1957 c.c., che si intende derogato”.