Fondo Indennizzo Risparmiatori: MC al fianco degli azionisti

Per gli azionisti e obbligazionisti coinvolti nel crac Veneto Banca, migliaia in Piemonte, soprattutto nelle province del Verbano Cusio Ossola e nel novarese, è oggi possibile depositare le domande per ottenere gli indennizzi previsti dal Fondo di Indennizzo Risparmiatori (FIR).

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2019  del Decreto del MEF dell’8 agosto 2019 a decorrere dal 22 agosto 2019 e per la durata di 180 giorni, sarà possibile caricare la documentazione bancaria richiesta per accedere al FIR. Tale decreto  segue e modifica il precedente decreto del 10 maggio 2019 del MEF, recante “Modalità di accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR)”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell’11 giugno 2019 e il decreto del 4 luglio 2019 (Nomina e relativi compensi dei componenti della commissione tecnica di cui all’art. 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145).

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Titoli indennizzabili

– Azioni

L’indennizzo è determinato nella misura del 30% del costo di acquisto delle azioni, ivi inclusi gli oneri fiscali, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun avente diritto

Dall’ammontare dell’indennizzo sono detratti gli eventuali importi già ricevuti in relazione allo stesso strumento finanziario a titolo di altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento. Es. rimborso 15% da transazione Veneto Banca prima della dichiarazione di LCA.

– Obbligazioni subordinate

L’indennizzo è determinato nella misura del 95 per cento, ivi inclusi gli oneri fiscali, del costo di acquisto delle stesse, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun avente diritto. Dall’ammontare dell’indennizzo sono detratti gli eventuali importi già ricevuti in relazione allo stesso strumento finanziario a titolo di altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento, nonché della differenza, se positiva, tra il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e il rendimento di mercato di un Buono del Tesoro pluriennale di durata equivalente comunicata dal FITD (Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi).

Soggetti legittimati

–          persone fisiche

–          imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti;

–          organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale di cui rispettivamente agli articoli 32 e 35 del codice del terzo settore;

–          microimprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione , del 6 maggio 2003, che occupano meno di dieci persone e che realizzano un fatturato annuo o con un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;

in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche di cui al comma 493 della legge n. 145/2018 alla data del provvedimento di messa in liquidazione nonché:

  • i “successori” per causa di morte dei “risparmiatori”, che hanno acquisito la titolarità degli strumenti finanziari delle Banche in liquidazione dopo la data del provvedimento di messa in liquidazione e successivamente hanno continuato a detenere gli stessi strumenti finanziari
  • i “familiari” dei “risparmiatori”, costituiti da coniuge, da soggetto legato da unione civile, da convivente more uxorio o di fatto, dai parenti entro il 2° grado, che hanno acquisito la titolarità degli strumenti finanziari delle Banche in liquidazione dai “risparmiatori”, a seguito di trasferimento con atto tra vivi dopo la data di provvedimento di messa in liquidazione e che successivamente hanno continuato a detenere gli stessi strumenti finanziari.

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Modalità di ristoro

– Procedura semplificata e prioritaria

I risparmiatori (tra cui gli eredi) hanno diritto a un indennizzo forfettario secondo una procedura semplificata e prioritaria se soddisfano una) delle seguenti condizioni (che rappresentano quindi requisiti tra loro alternativi):

–          patrimonio mobiliare di proprietà al 31 dicembre 2018 di valore inferiore a 100.000 euro (non soltanto nel deposito titoli c/o la Banca cessionaria), esclusi gli strumenti finanziari di cui all’art. 2, comma 1, lett. f) (ovvero le azioni/obbligazioni subordinate emesse dalle banche in liquidazione) nonché i contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita.

Il tetto del patrimonio mobiliare è “calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l’inclusione e le politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze del 13 aprile 2017, n. 138, recante approvazione del modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonché delle relative istruzioni per la compilazione, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159”.

–          ammontare del reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro nell’anno 2018, al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita.

Ai sensi del comma 502-bis dell’art. 1 della legge n. 145/2018, nell’erogazione degli indennizzi forfettari è data precedenza ai pagamenti di importo non superiore a 50.000,00 euro.

 

Indennizzo tramite accesso alla Commissione Tecnica

Nel caso in cui il risparmiatore non abbia i requisiti per ottenere l’indennizzo nella modalità di cui sopra, è possibile tramite l’acquisizione e l’analisi della documentazione bancaria chiedere l’indennizzo previa valutazione della Commissione Tecnica.

Il DM del 10 maggio 2019 ha stabilito le modalità di operatività della Commissione Tecnica, secondo l’art. 1, comma 501, legge 30 dicembre 2018, n. 145, competente per l’esame e l’ammissione delle domande di indennizzo del FIR.

La Commissione è in particolare competente alla verifica delle “violazioni massive del TUF” (violazioni individuali o di portata generale, di natura contrattuale o extracontrattuale, poste in essere anche con carattere di ripetitività e sistematicità, degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58).

La Commissione è tenuta a stabilire criteri generali e linee guida per la “tipizzazione delle violazioni massive, individuali o di portata generale, di natura contrattuale o extracontrattuale, e la corrispondente modulazione degli elementi oggettivi e/o soggettivi nonché dei periodi temporali di riferimento in presenza dei quali, anche tenendo conto delle diverse tipologie di violazione in concreto prese in esame, sussistono il danno subito da ciascun istante e il nesso causale tra le suddette violazioni e tale danno”.

Tra le violazioni già identificate dal citato DM rientrano le seguenti fattispecie:

(i)                la vendita o il collocamento di azioni o altri strumenti finanziari, emessi da una banca ovvero da una società appartenente a un gruppo bancario, attraverso la rete di distribuzione della medesima banca o società del gruppo senza l’osservanza dei presidi informativi o valutativi idonei ad assicurare la consapevolezza e l’adeguatezza dell’acquirente rispetto al profilo di rischio dei suddetti strumenti finanziari;

(ii)          la realizzazione delle suddette strategie di vendita o collocamento di cui al precedente punto (i) in connessione con uno o più dei seguenti elementi:

–          l’erogazione di finanziamenti o altre forme di credito, anche a soggetti diversi dall’acquirente o il sottoscrittore ma collegati con esso, da parte della medesima banca ovvero società del gruppo (le cc.dd. operazioni baciate), includendo anche i casi in cui il controvalore versato per le azioni e gli altri strumenti finanziari sia significativamente inferiore all’entità dei finanziamenti o delle altre forme di credito;

–          la carente informazione o profilatura della clientela, ad esempio tramite l’assegnazione ai clienti di un grado di rischio e di un orizzonte temporale di investimento incongruo rispetto all’età ovvero alla composizione del loro patrimonio immobiliare o mobiliare, in particolare qualora quest’ultimo risulti concentrato in misura pari o superiore al 50% in strumenti di capitale o altri strumenti finanziari della banca o del gruppo bancario, ovvero in misura pari o superiore al 30% nel caso di prestazione del servizio di gestione di portafogli da parte della banca emittente o di società del gruppo;

–          la variazione in aumento del profilo di rischio del cliente assegnato dalla banca contestualmente o in prossimità all’operazione di vendita o collocamento;

–          operazioni di disinvestimento di strumenti finanziari non emessi dalla banca, presenti sul conto titoli presso la banca emittente o società del gruppo, in tempi di poco anteriori all’acquisto di strumenti di capitale o debito subordinato emessi dalla banca;

–          la produzione e pubblicazione o divulgazione da parte di una banca o di un gruppo bancario di dati fuorvianti per l’investitore in relazione alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della banca o del gruppo bancario, sia nel corso dell’ordinaria amministrazione sia in connessione con operazioni di aumento di capitale.