Fideiussioni: la nullità delle clausole sullo schema ABI

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Con una recente sentenza le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass_SU_41994 _21) hanno dichiarato la nullità di alcune clausole contrattuali delle fideiussioni riproduttive dello schema ABI ritenuto un’intesa restrittiva della concorrenza, dall’Autorità Antitrust e dalla Banca d’Italia.

La nullità delle clausole accertata dalle Sezioni Unite della Cassazione consente ai fideiussori di far valere l’invalidità delle obbligazioni garantite e di non essere tenuti al pagamento qualora queste siano annullate, dichiarate inefficaci o revocate.

E’ inoltre nulla anche la clausola che consente di derogare all’art. 1957 del codice civile che impone alla banca, quale beneficiario della garanzia, di agire nei confronti del debitore principale garantito entro 6 mesi dalla scadenza delle obbligazioni. Qualora la banca non abbia rispettato tale termine decade dal diritto di far valere la fideiussione e il fideiussore è liberato e quindi non è tenuto a pagare quanto richiestogli o può ripetere quanto eventualmente già pagato.

Nonostante lo schema ABI risalga ad anni addietro sono molte le banche che per molto tempo hanno continuato ad avvalersi delle clausole dichiarate nulle e proprio grazie a tali clausole spesso non hanno rispettato il termine di 6 mesi per agire contro il debitore garantito e sono pertanto decadute dalla fideiussione.

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