SALDI SALDI SALDI! MA QUALI SONO I DIRITTI DEI CONSUMATORI?

Sabato al via i saldi estivi 2011. Il Movimento Consumatori ha concluso un monitoraggio sui prezzi applicati prima dei saldi, visitando dieci negozi di abbigliamento del centro torinese e i punti vendita di due importanti catene specializzate nel settore sportivo, di cui una sanzionata nello scorso inverno dalla Polizia Municipale di Torino dopo un esposto del Movimento Consumatori.

Nel corso della settimana prossima verranno verificati i prezzi degli stessi prodotti scontati, per controllare che i negozi non abbiano violato il “decalogo” del Comune di Torino, in base al quale:

1) nelle vendite di fine stagione deve essere esposto obbligatoriamente il prezzo normale di vendita iniziale, lo sconto o il ribasso espresso in percentuale, il prezzo di vendita praticato a seguito dello sconto o ribasso;

2) è vietato al commerciante indicare prezzi ulteriori e diversi rispetto a quanto previsto al punto 1);

3) i messaggi pubblicitari relativi alle vendite di fine stagione devono essere presentati, anche graficamente, in modo non ingannevole per il consumatore; è vietato l’uso della dizione “vendite fallimentari” o analoghe forme;

4) tutte le comunicazioni pubblicitarie relative alle vendite di fine stagione devono indicare la durata esatta della vendita stessa;

5) il commerciante ha l’obbligo di fornire informazioni veritiere relativamente agli sconti e ai ribassi praticati, tanto nelle comunicazioni pubblicitarie, quanto nella indicazione dei prezzi nei locali di vendita;

6) il commerciante deve essere in grado di dimostrare la veridicità delle informazioni fornite agli organi di controllo;

7) le merci oggetto delle vendite di fine stagione devono essere fisicamente separate in modo chiaro e in equivoco da quelle non in saldo; se la separazione non è possibile il commerciante deve indicare queste ultime con cartelli o altri mezzi, sempre che ciò possa essere fatto in modo non equivoco e non ingannevole per il consumatore; in caso contrario non possono essere poste in vendita merci non in saldo;

8) le merci oggetto delle vendite devono essere vendute secondo l’ordine cronologico delle richieste, senza limitazioni di quantità e senza abbinamenti con altre merci, fino all’esaurimento delle scorte; l’eventuale esaurimento delle scorte di alcuni prodotti deve essere portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile;

9) la garanzia di due anni in caso di merce difettosa o “non conforme” vale anche per gli acquisti in saldo; se il prodotto risulta difettoso il commerciante ha il dovere di sostituirlo (o ripararlo, se possibile) entro un termine ragionevole e senza costi aggiuntivi (per provare l’acquisto è necessario conservare lo scontrino);

10)nelle vendite di fine stagione è vietato l’uso della dizione “vendite fallimentari” o analoghe forme.

Le vendite di fine stagione devono avere per oggetto soltanto i prodotti di carattere stagionale o di moda, “soggetti a notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo”.

In caso di violazioni contattate gli Sportelli del Movimento Consumatori e la Polizia Municipale!