Furto d’identità: sì al danno non patrimoniale se iscrizione al CRIF

Marco GagliardiMarco Gagliardi, Servizio Legale MC Torino.

Il Signor X si è appena sposato con la signora Y. Mettendo insieme i propri risparmi e quelli della moglie, finalmente possono comprare la prima casa. Ovviamente con l’aiuto di una banca che conceda un mutuo. E di questi tempi non è così semplice.

Lui un lavoro fisso, lei libera professionista. Un mutuo al 50% del valore della casa. “Sì” la risposta del dipendente della Banca K, “si può fare. Ci sono tutti i presupposti. Ci sono solo alcune scartoffie e un paio di questioni burocratiche, poi potrete comprare la casetta”.

Signor X e signora Y escono dalla banca contenti. “Allora le banche non sono così cattive!” dice lei. “No cara, ci sono anche quelle buone.” Presto però la doccia fredda.

Telefonata dalla Banca K al signor X. “Ci dispiace, ma non possiamo concedere il mutuo. Abbiamo fatto una verifica alla centrale rischi CRIF. Purtroppo lei, signor X, non ha pagato alcune rate di quella macchina che aveva acquistato qualche anno fa… E’ iscritto come cattivo pagatore… Sa. Non dipende da me. Ma il mutuo la Banca K non glielo può dare.” Il signor X sbianca. Non capisce. Lui non ha mai comprato una macchina in vita sua. Che cosa può essere successo?

Poi i signori X e Y si sono rivolti al nostro sportello e abbiamo capito che cosa è successo: un caso di furto d’identità. Qualcuno ha falsificato le firme del finanziamento dell’auto, mettendo i dati personali del signor X. Dopo che le rate non sono state pagate, la finanziaria ha segnatato la sofferenza al CRIF.

Abbiamo aperto una pratica per tutelare i signori X e Y. Chiederemo al CRIF di cancellare la segnalazione e agiremo contro la finanziaria per chiedere un risarcimento del danno non patrimoniale che hanno subito i nostri associati, come riconosciuto in più occasioni dall’Arbitro Bancario Finanziario (es. ABF Roma n. 1699 del 22/05/2012; v. anche Cass. Sez. II n. 3350/2009 che ha riconosciuto a carico della Banca e non del danneggiato l’onere di fornire la prova della scusabilità del suo errore).

Un suggerimento: prima di comprare la casa, controllate le centrali rischi.

Per un aiuto puoi  contattare la sede più vicina di MC o aprire una pratica online.

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