BUCHE PERICOLOSE: CHIEDIAMO AL COMUNE DI TORINO INTERVENTI URGENTI

Marco Gagliardi

 

di Marco Gagliardi, MC Torino

 

 

L’asfalto di Torino è una groviera.

Notizia di ieri è che, in soli sedici mesi, ci sono state a Torino 6mila segnalazioni e 700 auto danneggiate (dati comunicati dal procuratore Guariniello). Buche pericolose, tombini e griglie aperti o cedenti, lose sconnesse. Di tutto e di più. Pericoli per scooteristi, motociclisti, ma anche pedoni, come la cronaca recente ha confermato.

Ma come intende intervenire il Comune di Torino? Come verranno gestite le risorse pubbliche per riparare le strade? Ha senso investire su bike sharing e piste ciclabili, quando percorrere le vie di Torino è un diventato rischioso percorso a ostacoli? Il Comune interverrà con rattoppi o interventi duraturi? Oggi la principale attività della Polizia municipale è andare a verbalizzare buche? Queste le sacrosante domande ricorrenti dei cittadini.

Ma noi ne poniamo un’altra. Come può partecipare il cittadino con il Comune per segnalare le buche e i pericoli?

Abbiamo una risposta. Rinnoviamo la proposta fatta al Comune di introdurre un sistema di segnalazione on line, mediante una pagina “social” del sito del Comune dove gli utenti possano inviare (“postare”) con i propri smart phone e tablet fotografie con indicazione del luogo dell’insidia. E’ un modello efficace, già testato all’estero (v. www.fixmystreet.com, Inghilterra, e anche in Italia, www.epart.it) e consentirebbe al cittadino di avere un ruolo attivo e preventivo nella gestione del territorio.

Ma quando, poi, si può affermare una responsabilità civile del Comune per i danni?

Sul punto la giurisprudenza, in materia di cose in custodia e insidia stradale, ha da tempo ritenuto che il Comune sia responsabile dei danni da custodia della strada, salvo che le situazioni di pericolo siano state provocate dagli stessi utenti e non sia stato possibile un intervento tempestivo.

Il principio è quello che “la disponibilità che l’ente proprietario ha di una strada, in vario modo regolamentandone le condizioni di fruizione e incidendo sulle stesse, integra lo status di custode, il che, determinando, in via di principio, la soggezione dell’ente al regime di responsabilità di cui all’art. 2051 c.c., comporta che, chi ne invoca l’applicazione, ha l’onere soltanto di dimostrare l’evento dannoso nonché il nesso di causalità tra la cosa e la sua verificazione. Con riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, è configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l’attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere” (Cassazione civile sez. III, sentenza 29.01.2013 n° 2094).

Se anche voi avete subito danni, non esitate a contattare il nostro Sportello del Consumatore o aprite una pratica on line.

Seguici anche su

facebook