Caro Bollette. Modifiche della “tariffa bloccata”

Hai sottoscritto un contratto per luce o gas a tariffa che è stata pubblicizzata come “bloccata” per 12 o 24 mesi?

Avevi accettato di pagare più di quello che ti sarebbero costati altri contratti del mercato libero, o il servizio di maggior tutela, proprio per poter fruire dei vantaggi di un “tasso fisso”?

Ora, nel contesto attuale di “caro bollette“, circolano notizie su aumenti a tripla cifra (in un anno +130% energia, + 94% gas) e pensi di averla scampata, almeno per il momento…

E invece? Nella posta trovi una proposta di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali che riguarda esattamente la tariffa.

Ma non era bloccata? Ma possono?

In generale no. Poi dipende, caso per caso.

  • Il caso più facile – ti comunicano la modifica di una tariffa certamente bloccata

La normativa di settore lascia uno spazio alle modifiche unilaterali del contratto, prevedendo che debbano essere comunicate con un preavviso di almeno tre mesi.

Si possono modificare però solo le parti del contratto che le parti, epsressamente, si siano riservate di modificare.

Dunque, non la tariffa, se è stata dichiarata espressamente come bloccata.

Per contestare l’aumento occorre formalizzare un reclamo, possibilmente quando arriva la comunicazione, o, al più tardi all’emissione delle prime bollette con la tariffa aggiornata.

  • Complichiamo un po’ – la tariffa era bloccata, ma poi a carattere minuscoli c’era scritto che poteva essere soggetta ad aggiornamento.

In questi casi?

Sono casi da valutare uno per uno ma potremmo essere di fronte (è probabile) a una pratica commerciale scorretta, da denunciare tra l’altro all’AGCM.

In generale la clausula che prevede la modificabilità dovrebbe, quindi, considerarsi nulla, e come tale disapplicata.

Come sopra: reclamo contro la comunicazione di aggiornamento della tariffa e contro le bollette sucessivamente emesse sulla sua base.

  •  Un caso estremo – la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta

In questo caso la società ti invia una comunicazione con la quale dichiara che, vista la dinamica di forte aumento dei prezzi delle materie prime (energia e gas) dichiara risolto, per eccessiva onerosità sopravvenuta, il contratto precedentemente concluso a tariffa bloccata.

Però, la norma sulla risolzione per eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467 c.c.) è seguita da altra che ne esclude l’applicabilità proprio per i contratti aleatori (art. 1469 c.c.).

Quindi i contratti aleatori non si possono risolvere per eccessiva onerosità sopravvenuta.

E un contratto a tariffa bloccata è tipico caso di contratto aleatorio.

Anche in questi casi: reclamo, contro la comunicazione e contro le successive fatture emesse o a tariffa aggiornata o da altri gestori che abbiano preso in carico il contratto.

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