Canoni di locazione: misure di sostegno

Nel corso degli ultimi anni, varie Regioni italiane, tra cui la Regione Piemonte, hanno attivato alcune misure a sostegno delle famiglie residenti per agevolare la stabilità abitativa dei nuclei famigliari in difficoltà economica temporanea e reversibile.

Tra gli incentivi economici attivati dalla Regione Piemonte cui i vari Comuni piemontesi possono aderire si annoverano il “contributo ASLO – Contributo regionale Agenzia Sociale per la Locazione” ed il “contributo FIMI – Fondo Morosità Incolpevole”.

Vediamo insieme quali sono le finalità degli incentivi ed i requisiti per l’accesso. Maggiori informazioni si possono reperire sul sito della Regione Piemonte

Contributo ASLO

Il Comune aderente accoglie le istanze presentate da famiglie vulnerabili che sottoscrivano con un proprietario disponibile un contratto di locazione a canone concordato ai sensi dell’art. 2, comma 3, della L. 9/12/1998, n. 431 a canoni inferiori a quelli praticati sul libero mercato.

Per richiedere il contributo ASLO il nucleo famigliare deve trovarsi in una situazione di “sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare (art. 2 DM dd 14/05/2014)” dovuta ad una delle seguenti cause: • perdita del lavoro per licenziamento; • accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro; • cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limi notevolmente la capacità reddituale; • mancato rinnovo di contratto a termine o di lavoro atipici; • cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; • malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche assistenziali.

Il contributo ASLO è rivolto alle famiglie in possesso dei seguenti requisiti da valutarsi da parte del Comune di residenza che abbia attivato lo sportello ASLO:

  1. cittadinanza italiana o di un paese dell’Unione Europea o per coloro che, pur non appartenenti all’Unione Europea, siano in possesso di regolare permesso di soggiorno;
  2. indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 26.000,00 euro;
  3. residenza anagrafica o attività lavorativa da almeno un anno nel Comune sede di agenzia o nei Comuni appartenenti al medesimo ambito territoriale, previo accordo tra i comuni;
  4. non titolarità da parte del richiedente o degli altri componenti il nucleo anagrafico, dei diritti esclusivi di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9, ubicati in qualunque località del territorio nazionale o su uno o più immobili di categoria catastale A3, ubicati sul territorio della provincia di residenza;
  5. per i giovani di età inferiore ai 35 anni che intendono costituire un nuovo nucleo familiare, si fa riferimento al valore ISEE di ciascuno dei nuclei familiari di provenienza che deve rispettare il limite previsto (euro 26.000,00);
  6. genitori legalmente separati o divorziati che, per effetto della sentenza o accordo omologato ai sensi della normativa vigente, non abbia la disponibilità della casa coniugale di cui sono proprietari.

Il sistema degli incentivi comprende: a) contributo a fondo perduto per gli inquilini così definito: • otto mensilità del canone per inquilini con ISEE inferiore a 6.400,00 euro; • sei mensilità del canone per inquilini con ISEE da 6.400,01 fino a 10.600,00 euro; • quattro mensilità del canone per locatari con ISEE da 10.600,01 fino a 26.000,00 euro; b) contributo a fondo perduto per i proprietari dell’immobile concesso in locazione così definito: da un minimo di euro 1.500,00 ad un massimo di euro 3.000,00 in relazione alla durata del contratto.

I contributi cui alle lett. a) e b) possono essere liquidati anche in più soluzioni; i contributi di cui alla lett. a) possono essere liquidati direttamente dal Comune al proprietario sulla base di apposita delega rilasciata dal richiedente beneficiario. Il contributo può essere eventualmente replicato solo alla regolare scadenza del contratto di locazione.

Contributo FIMI

Il cosiddetto Fondo Morosità Incolpevole, con lo stesso il Comune aderente al bando regionale mira a mantenere l’inquilino nella casa oggetto di sfratto mediante copertura, in tutto o in parte, della morosità pregressa, promuovendo la stipula di un nuovo contratto a canone concordato ai sensi dell’art. 2, comma 3, L. 431/1998, a canoni inferiori a quelli praticati sul libero mercato o, in alternativa, chiedendo ai proprietari la disponibilità di un differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile per il tempo necessario a trovare una soluzione abitativa adeguata all’inquilino moroso incolpevole.

Il contributo è rivolto agli inquilini di nazionalità italiana, di un paese dell’Unione Europea, oppure cittadini stranieri, non appartenenti all’Unione Europea in possesso di regolare permesso di soggiorno, che dimostrino di trovarsi in situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a causa della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare (art. 2 DM dd. 30/03/2016) come:

• perdita del lavoro per licenziamento

• accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;

• cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale

• mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici

• cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente

• malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

L’inquilino dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

  1. avere la cittadinanza italiana, di un Paese dell’UE, ovvero per i cittadini extra UE essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno. Nel caso di permesso di soggiorno scaduto è ammissibile la domanda di contributo qualora sia stata fatta domanda di rinnovo;
  2. essere in presenza di un atto di intimazione di sfratto per morosità incolpevole con richiesta di convalida oppure di un provvedimento esecutivo di rilascio per morosità oppure essere stato sfrattato oppure un nuovo contratto di locazione da sottoscrivere a canone concordato;
  3. essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato e avere la residenza nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9);
  4. non essere titolare (requisito richiesto a tutti i componenti del nucleo familiare) di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio ad uso abitativo o altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo famigliare sito nel territorio italiano;
  5. reddito ISE non superiore ad euro 35.000,00 o valore ISEE non superiore ad euro 26.000,00 (derivante da regolare attività lavorativa).

Nel caso di disponibilità alla sottoscrizione di nuovo contratto di locazione a canone concordato, al proprietario viene riconosciuto un contributo massimo di euro 8.000,00 a copertura della morosità pregressa per canoni, spese condominiali e spese legali e un numero di mensilità future che variano a seconda dell’importo ISEE dell’inquilino (da 8 a 16 mensilità). L’importo massimo assegnabile ad utente tra morosità pregressa e mensilità di canoni futuri, è di euro 12.000,00. Il contributo viene attribuito all’inquilino ma pagato al proprietario, in unica soluzione, in via anticipata previa delega inderogabile sottoscritta dall’inquilino.

Nel caso di disponibilità al differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile per il tempo necessario a trovare una soluzione abitativa adeguata all’inquilino moroso incolpevole, invece, al proprietario viene riconosciuto un contributo massimo complessivo di euro 6.000,00 a copertura del solo canone relativo alle mensilità di differimento (le spese condominiali e/o oneri sono a carico dell’inquilino). In questo caso, non verrà riconosciuto nessun importo a copertura della morosità pregressa per canoni, spese condominiali e spese legali.

Realizzato nell’ambito del Programma generale di intervento della Regione Piemonte con l’utilizzo dei fondi del Ministero dello sviluppo economico. DM 10.08.2020