Riscossione delle imposte, i termini di pagamento sono sospesi fino al 31 dicembre

 

 

 

 

 

L’art. 1 d.l. 129 del 20 ottobre 2020 ha disposto la proroga della sospensione fino al 31 dicembre 2020 dei termini di pagamento scaduti tra l’8 marzo e il 31 dicembre 2020, derivanti da cartelle e ingiunzioni (ad esempio, per multe, tributi locali, canoni Rai, bollo auto e tasse, Inps, Inail, etc).

Quanto sopra era già stato disposto dal decreto Cura Italia (art. 68) DL 18/2020 che inizialmente dettava la sospensione a decorrere dall’8 marzo sino al 31 maggio 2020.

L’art. 154 d.l. del 19 maggio 2020 ha prorogato la sospensione fino al 31 agosto 2020 e l’art. 99 d.l. 104 del 14 agosto 2020 ha prorogato fino al 15 ottobre 2020.

ATTENZIONE: i pagamenti in scadenza dall’8 marzo al 31 dicembre 2020 dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 gennaio 2021.

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