In materia di ristrutturazione immobiliare il Decreto Rilancio (DL 34/2018), oltre all’Ecobonus e al Superbonus al 110%, ha introdotto lo sconto in fattura e la cessione del credito agli istituti di credito o altri intermediari finanziari.

Per i bonus ad aliquota inferiore al 110%, l’opzione varrà per tutto il 2021.

Mentre, per quanto riguarda il Superbonus varrà per tutto il 2022.

Tramite i bonus messi in campo dallo Stato, è possibile detrarre dalle tasse future le spese sostenute per interventi edili, energetici ed impiantistici.

Esaminiamo le singole opzioni che la legge riconosce all’utente ricordando che, anche se non obbligatorio per tutte e tre le opzioni (è sicuramente obbligatoria per la detrazione senza sconto in fattura), è consigliabile che tutti i pagamenti siano eseguiti con “bonifico parlante” dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, oppure il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

  1. DETRAZIONE SENZA SCONTO IN FATTURA

Il cittadino ristruttura la casa e spende € 10.000,00.

Sfruttando, ad esempio, il bonus ristrutturazioni al 50% l’Agenzia delle Entrate restituirà al cittadino il 50% di quanto ha speso in 10 anni, tramite delle detrazioni sulle tasse IRPEF che il medesimo verserà allo Stato.

Quindi, per i 10 anni successivi all’intervento, il cittadino pagherà € 500 di tasse in meno ogni anno: € 500 X 10 anni= € 5.000 (il 50 % di € 10.000).

In questo caso il cittadino dovrà pagare l’impresa entro la fine dei lavori e in seguito i soldi verranno restituiti scalandoli dalle tasse come meglio evidenziato sopra.

Lo stesso vale nel caso di Superbonus al 110%.

In questo caso il cittadino può optare per la restituzione del 110% di quanto ha speso in 5 anni (tramite detrazioni sulle tasse future).

  1. SCONTO IN FATTURA

Lo sconto in fattura, su una fattura dell’importo di € 10.000,00, consente al cittadino di spendere solo € 5.000,00.

Il restante 50% dei € 10.000,00 vengono anticipati dall’impresa, che a sua volta lo recupererebbe pagando meno tasse in futuro.

Nel caso del bonus 110% il cittadino può farsi anticipare il 100% dall’impresa.

  1. CESSIONE DEL CREDITO

Nel caso di cessione del credito, invece di chiedere lo sconto direttamente dall’impresa, il cittadino può portare le fatture presso un istituto finanziario (banca, poste, assicurazione) e cedere il proprio credito ottenendo subito la liquidità necessaria

Ovviamente si ottiene meno danaro, in quanto la banca dovrà trattenere un utile dalla procedura quantificabile in una percentuale del 10/20%.

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Oltre al Superbonus, l’articolo 121 c. 2 del Decreto Rilancio (DL 34/2020) elenca gli interventi che possono beneficiare dello sconto in fattura e della cessione del credito.

Essi sono:

  1. a) recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico (bonus ristrutturazioni o casa);
  2. b) efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119 (Ecobonus 65 e 50%);
  3. c) adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell’articolo 119 (Sisma bonus);
  4. d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi di interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
  5. e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 del presente decreto;
  6. f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell’articolo 119.

Non possono di contro essere ceduti ad esempio il bonus mobili e il bonus verde, che restano però detraibili in in 10 anni.

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È necessario individuare l’istituto finanziario (banca, assicurazione o poste Italiane) a cui cedere il credito.

Nella scelta è opportuno prendere in considerare non solo l’aspetto economico, ma specialmente quello burocratico ovvero l’iter che il professionista interpellato impone all’utente in termini di documentazione da presentare.

Di norma vengono richieste fatture, ricevute, contratti, asseverazioni (regolarità urbanistica, ricevute IMU) e contabilità, oltre ai documenti di identità che vengono controllati da società esterne alle quali si affidano banca e altri professionisti.

Nel caso del 110% viene richiesto anche un visto di conformità da parte di un commercialista o di un CAF.

Una volta caricati i documenti si deve attendere la verifica e l’accettazione della banca, poste o assicurazione.

Se tutto viene approvato la banca invia una email che impone al consumatore un limite temporale per caricare i dati sul portale dell’Agenzia delle Entrate.

Entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese, si deve comunicare all’Agenzia delle Entrate la volontà di cedere il credito maturato all’intermediario.

Nell’ipotesi in cui a fine anno i lavori non siano stati ancora terminati, sarà necessario redigere uno Stato di avanzamento dei lavori che riepiloghi tutte le spese sostenute in quell’anno, e presentare la comunicazione entro il 16 marzo dell’anno successivo.

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