Proroga fino al 31 dicembre 2021 anche per il cosiddetto bonus verde, la detrazione Irpef al 36% delle spese sostenute per le opere di sistemazione a verde, coperture a verde e giardini pensili.

Superbonus 110%

Proroga fino alla fine del 2022 anche il superbonus al 110% per le ristrutturazioni in casa e l’efficientamento energetico, che allo stato attuale coprirebbe invece solo le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.

Per ora, la proroga operativa è quella che interessa il 2022 e che prevede una ”formula di 6+6 mesi”.

Se entro giugno 2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo la detrazione al 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.

L’emendamento prevede tre fasce:

  • i condomini che a giugno 2022 hanno fatto il 60% dei lavori possono concludere entro il 31 dicembre 2022,
  • le unifamiliari e quelle con accesso autonomo devono chiudere i lavori a giugno 2022,
  • gli Iacp (case popolari) che a dicembre 2022 hanno completato il secondo stato di avanzamento dei lavori possono concludere entro giugno 2023.

Nel dettaglio, l’emendamento approvato definisce quali unità immobiliari possono accedere alla maxi-detrazione:

si definisce l’unità immobiliare funzionalmente indipendente e viene precisato che sono ricompresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni anche quelli privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi raggiungano una classe energetica in fascia A“.

La detrazione del 110% si applica anche agli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche e anche nel caso siano effettuati in favore di persone aventi più di 65 anni. Gli istituti autonomi case popolari (IACP) possono usufruire dell’agevolazione per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 e non più solamente fino al 30 giugno 2022 (per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo).

L’aumento del 50% dei limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati da eventi sismici viene esteso a tutti i comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato d’emergenza e si prevede che nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1°aprile 2009 (dove sia stato dichiarato lo stato d’emergenza) gli incentivi per gli interventi antisismici spettano per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

La detrazione per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, inclusa sempre nel superbonus viene estesa anche agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici.

Inoltre, relativamente alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110% (da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022) nel rispetto dei seguenti limiti di spesa e fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione:

  • 2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 1.500 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine;
  • 1.200 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore ad otto colonnine.

Per gli interventi effettuati dai condomini per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, mentre per gli interventi effettuati dagli IACP, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023.

Tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione vengono incluse anche le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. Vengono chiarite le modalità per le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’imputazione ad uno o più condomini dell’intera spesa nonché i requisiti necessari al rispetto dell’obbligo di sottoscrizione della polizza di assicurazione da parte dei soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni.

Inoltre, per sbloccare le pratiche burocratiche che inizialmente hanno rallentato l’accesso alla maxi-detrazione, nel 2021 i Comuni possono assumere personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti agli adempimenti connessi alla erogazione del beneficio.