ADDEBITI NON AUTORIZZATI. QUANDO LA BANCA E’ TENUTA A RIMBORSARE?

Carte bancomat rubate, carte “clonate” e casi di phishing, sim swap o altre truffe online, in generale, addebiti non autorizzati sul conto corrente o sulla carta di credito.

 

 

Come si deve comportare e quali sono i diritti del consumatore?

  • essenziale è la tempestività, infatti il consumatore, nel momento in cui si accorge di addebiti non autorizzati deve bloccare la carta rivolgendosi alla propria banca oppure chiamando il numero verde sempre attivo chiedendo il blocco della tessera.
  • dopo aver predisposto il blocco, deve essere presentata denuncia alla Polizia o ai Carabinieri, da consegnare alla banca.

L’istituto di credito è obbligato a rimborsare immediatamente al cliente l’importo indebitamente  prelevato, salvo motivato sospetto di frode e/o in caso di negligenza nella custodia e uso del cliente della bancomat o della carta di credito. 

ATTENZIONE. Il rimborso non preclude la possibilità della Banca di dimostrare anche in un momento successivo che l’operazione era stata autorizzata. Per approfondire, clicca qui.

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Quando la Banca o il gestore della carta di credito o istituti di moneta elettronica sono obbligati a rimborsare?

  • il consenso del pagatore è un elemento necessario per la corretta esecuzione di un’operazione di pagamento. In assenza del consenso, un’operazione di pagamento non può considerarsi autorizzata; il consenso può essere revocato in qualsiasi momento e le operazioni eseguite dopo la revoca del consenso ad eseguire più operazioni di pagamento non possono essere considerate autorizzate
  • al fine di limitare le perdite in caso di frode o di utilizzo non autorizzato di uno strumento di pagamento possono essere concordati limiti di spesa; il contratto può prevedere il diritto della Banca di bloccare l’utilizzo di uno strumento di pagamento ad esempio per motivi di sicurezza e sospetto di utilizzo fraudolento. La Banca deve informare il cliente se possibile prima del blocco
  • la Banca è obbligata ad adottare accorgimenti per garantire l’inaccessibilità a soggetti diversi dall’utilizzatore dei dispositivi per l’utilizzo di strumenti di pagamento e nella spedizione dei medesimi
  • nel caso in cui l’utilizzatore di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un’operazione di pagamento già eseguita o sostenga che questa non sia correttamente eseguita, è onere della Banca provare che l’operazione di pagamento è stata autenticatacorrettamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti; qualora l’utilizzatore di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un’operazione di pagamento eseguita, l’utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare che l’operazione che l’operazione sia stata autorizzata dall’utilizzatore medesimo, né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave ai propri obblighi
  • salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento il consumatore non sopporta alcuna perdita derivante dall’utilizzo di uno strumento di pagamento smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente DOPO; salvo in caso in cui l’utilizzatore abbia agito con dolo o colpa grave o non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati, l’utilizzatore può sopportare per un importo comunque non superiore complessivamente a 50 euro (franchigia) la perdita derivante dall’utilizzo indebito dello strumento di pagamento conseguente al furto o smarrimento, precedentemente  era di 150 euro.

Se viene negato il rimborso dalla Banca, possiamo valutare il caso. Non esitate a contattare i nostri sportelli o prenota una videoconferenza

Per ulteriori informazioni su come comportarsi, consultare la pagina http://www.carabinieri.it/cittadino/consigli/tematici/giorno-per-giorno/la-carta-di-credito/carta-di-credito

Per visualizzare la nuova direttiva https://www.bancaditalia.it/compiti/sispaga-mercati/strumenti-pagamento/normativa/Decreto_legislativo_n_218-2017.pdf