DANNO DA VACANZA ROVINATA? TI ASSISTE MC

Trascorrere le vacanze dovrebbe essere sempre un piacere, un periodo dedicato al riposo o al divertimento. Talvolta, giunti a destinazione, scopriamo però che quanto ci era stato promesso e pubblicizzato dai tour operator o dalle agenzie viaggi non corrisponde alla realtà. In quali casi si può richiedere un risarcimento del danno e del danno da vacanza rovinata?

logo-sportello_190x60Se il tour operator non ha offerto quanto previsto dal contratto è tenuto al risarcimento del danno patrimoniale subito dal turista e abiti in Piemonte puoi rivolgerti ai nostri sportelli sul territorio a Torino, Cuneo, Biella e nell’astigiano e nel vercellese, oppure aprire una pratica online con il nostro sportello virtuale.

Ma non solo. Esiste una tipologia di danno, chiamato comunemente danno da vacanza rovinata, che corrisponde proprio al disagio psico-fisico subito dal turista-viaggiatore per non avere potuto godere pienamente della vacanza come occasione di svago e/o di riposo.

In quali casi c’è un danno da vacanza rovinata? Non basta che gli obblighi assunti dagli organizzatori di viaggi e previsti nel contratto non siano stati rispettati, ovvero quando i servizi offerti siano di livello inferiore rispetto a quelli promessi al momento dell’acquisto del pacchetto turistico o del tutto inesistenti (strutture ricettive fatiscenti, scarse condizioni igieniche, organizzazione carente, mancata assistenza).

Il Codice del Turismo stabilisce che (artt. 47, 48 e 49):

  • le cause che possono dar luogo al danno da vacanza rovinata siano da individuarsi nell’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico;
  • l’inadempimento non sia di scarsa importanza;
  • il danno da vacanza rovinata corrisponda al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta.

Quando l’inadempimento è da considerarsi di non scarsa importanza e sorge il danno da vacanza rovinata? La giurisprudenza precisa che è necessaria la presenza di disagi tali che superino una soglia minima di tollerabilità (fra le molte, Cass. civ. Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7256 (rv. 622383): “Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata, secondo quanto espressamente previsto in attuazione della Direttiva n. 90/314/CEE, costituisce uno dei “casi previsti dalla legge” nei quali, ai sensi dell’art. 2059 cod. civ., il pregiudizio non patrimoniale è risarcibile. Tuttavia, non ogni disagio patito dal turista legittima la domanda di risarcimento di tale pregiudizio non patrimoniale, ma solo quelli che – alla stregua dei generali precetti di correttezza e buona fede – superino una soglia minima di tolleranza, da valutarsi caso per caso, con apprezzamento di fatto del giudice di merito“; Trib.  Milano, Sez. XI, 24 aprile 2013: “In ordine al danno da vacanza rovinata, occorre precisare che non tutti i disagi possono legittimare la domanda di risarcimento di tale pregiudizio non patrimoniale. Ed infatti, è necessaria la presenza di disagi tali che superino una soglia minima di tollerabilità, da valutarsi in relazione alle singole fattispecie, con apprezzamento di fatto del giudice di merito“).

Quanto all’irripetibilità dell’occasione, si pensi al viaggio di nozze, tipico esempio di viaggio avente caratteristiche di unicità (Trib. Reggio Emilia, 13 febbraio 2013: “E’ risarcibile, in virtù del combinato disposto dagli art. 2059 c.c. e art. 32 Cost., il danno non patrimoniale da vacanza rovinata, integrato dal pregiudizio conseguente alla lesione dell’interesse del turista di godere pienamente del viaggio organizzato come occasione di piacere e di riposo, tanto più grave ove si tratti di viaggio di nozze e come tale di occasione irripetibile; ed il turista-consumatore ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da parte dell’organizzatore o del venditore, anche se la responsabilità sia ascrivibile ad altri prestatori di servizi; Trib. Reggio Emilia, 23 marzo 2013: “In base alla ribadita configurabilità ontologica ex artt. 2059 c.c. e 2 Cost. del danno non patrimoniale da vacanza rovinata, il giudice, in caso di lesione dell’interesse di godere pienamente del viaggio di nozze organizzato, deve considerare il nocumento procurato di particolare gravità in relazione all’irripetibilità del citato viaggio”).

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