A seguito del diffondersi della pandemia di SARS COV 2 (COVID 19) il Governo Italiano, a partire dal marzo 2020, ha introdotto una serie di misure volte alla sospensione dell’attività di riscossione e di incasso delle somme dovute dai cittadini.
Sospensione dell’attività di riscossione
L’articolo 68 del decreto legge 18/2020 convertito con la legge 27/2020 ha sospeso l’attività di riscossione (notifica cartelle di pagamento, preavvisi di fermo amministrativo e/o ipoteca, intimazioni di pagamento, iscrizione fermo amministrativo e/o ipoteca, pignoramenti etc) a decorrere dall’08.03.2020 sino al 31.08.2021, termine ultimo (ad oggi) introdotto dall’articolo 2 del decreto legge 99/2021.
Proroga termini pagamento rottamazione e saldo stralcio
Con alcuni recenti interventi normativi sono state delineate in modo, si ritiene, definitivo le tempistiche e modalità di pagamento delle rate relative alla rottamazione ter ed il saldo e stralcio delle cartelle nonché le modalità relative alla procedura di annullamento dei carichi inferiori ad € 5.000,00 affidati alla ex Equitalia (e non alle altre società di riscossione come Soris, Ica, Soget etc) entro il 31.12.2010.
Secondo l’art. 1-sexies del Decreto Legge 73/2021 convertito in Legge 106/2021 il pagamento delle rate della rottamazione e del saldo e stralcio si considera tempestivo se effettuato:
- a) entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
- b) entro il 31 agosto 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 maggio 2020;
- c) entro il 30 settembre 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 luglio 2020;
- d) entro il 31 ottobre 2021, relativamente alla rata in scadenza il 30 novembre 2020;
- e) entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.
Il decreto attuativo del MEF ha stabilito che l’annullamento dei carichi fino ad € 5.000,00, ad appannaggio dei soli contribuenti che nel corso dell’anno 2019 abbiano conseguito un reddito inferiore/pari ad € 30.000,00, opererà in modo automatico e senza necessità di domanda dei consumatori con termine ultimo al 31.10.2021.
Pertanto chi avesse rottamazione e saldo e stralcio potrà verificare alla pagina internet
lo stato della propria pratica aggiornata a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 4 decreto legge 41/2021 ed eventualmente ottenere i nuovi bollettini rimodulati.
A decorrere dal 01.11.2021 il contribuente, anche laddove non avesse aderito a rottamazione e/o saldo stralcio potrà in ogni caso verificare agli sportelli dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia) la propria posizione.
Annullamento dei carichi
L’articolo 3 del decreto legge 41/2021 convertito dalla legge 69/2021 ha altresì introdotto una nuova forma di annullamento di diritto dei debiti stabilendo che:
siano annullati i carichi (capitale, sanzioni, interessi) fino ad € 5.000,00 affidati all’Agente della Riscossione fino al 31.12.2010.
L’annullamento non è però automatico, ma opera solo per chi (persona fisica/partita IVA) abbia avuto un reddito fino a € 30.000,00 nel corso dell’anno 2019.
L’annullamento dovrebbe essere eseguito a partire dal 21 giugno 2021.
Tuttavia ad oggi il MEF non ha pubblicato il decreto attuativo contenete le modalità di formulazione della domanda di annullamento.
In ogni caso la riscossione delle cartelle rientranti nell’annullamento è sospesa per legge.
Le sanzioni indicate dalla legge sono solo quelle tributarie e previdenziali per cui sono ESCLUSE da questo annullamento le sanzioni per violazione del Codice della Strada e le altre sanzioni amministrative in genere.
Da una prima lettura del testo del decreto risulta evidente che l’annullamento non operi per i carichi affidati alla SORIS, alla ICA, alla AREARISCOSSIONI, alla SOGET S.P.A. ed alle altre società di riscossione che riscuotono sanzioni e tributi locali per conto della Regione Piemonte e dei Comuni.
Per info e assistenza, contatta gli sportelli di MC
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