Cosa succede se abito o devo arrivare in una “zona rossa” o in caso di quarantena?
- se hai prenotato un volo con partenza o arrivo in una zona “rossa” o “arancione” a seguito del DPCM 3 novembre 2020 e successive disposizioni nazionali e locali nella quale è previsto un divieto di spostamento (salve ipotesi di necessità e urgenza) in entrata e in uscita e all’interno del territorio;
- o se per motivi di salute o quarantena fiduciaria o obbligatoria non puoi viaggiare, secondo quanto previsto dall’art. 1463 del Codice Civile,
hai diritto alla restituzione integrale del prezzo pagato per la prenotazione, anche nel caso di mancata cancellazione da parte del vettore.
Quali sono i diritti del passeggero in caso di cancellazione?
A seguito dell’allentamento delle restrizioni alla mobilità dal 3 giugno 2020, stabilito con D.L. n. 33 del 16 maggio 2020 e con D.P.C.M. del 17 maggio 2020 nonché delle disposizioni del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni nella Legge 17 luglio 2020 n. 77 in caso di cancellazione di voli i passeggeri hanno diritto a forme di assistenza, alla compensazione pecuniaria (se ci sono i presupposti) e al rimborso, secondo quanto previsto dal Reg. (CE) n. 261/2004.
ATTENZIONE: In caso di cancellazione la modifica o cambio della prenotazione e l’assegnazione di un voucher di pari importo al biglietto acquistato possono essere offerti dalla compagnia aerea solo come alternativa al rimborso.
Per coloro che hanno acquistato voli cancellati prima del 3 giugno 2020, per voli dall’11 marzo 2020 fino al 30 settembre 2020, cliccare qui.
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