Serie A, dopo i nostri esposti interviene l’Antitrust: clausole vessatorie negli abbonamenti e biglietti di nove società

Movimento Consumatori ha dato l’avvio ai procedimenti Antitrust dopo aver ricevuto centinaia di richieste di assistenza per ottenere rimborsi da parte dei tifosi bianconeri, a seguito della chiusura della curva Sud dello Juventus Stadium in occasione delle partite della Juventus contro Genoa e Napoli.

MC ha infatti riscontrato l’esistenza nei contratti di abbonamento di clausole in contrasto con il Codice del consumo, ha inviato 16 diffide ad altrettanti club (ottenendo da alcuni l’adeguamento delle condizioni generali di contratto) e ha promosso numerose azioni inibitorie collettive, tra le quali quella conclusa vittoriosamente con la condanna della SS Lazio con l’Ordinanza 24 giugno 2019 emessa dal Tribunale di Roma.

L’Agcm ha accertato per Atalanta, Genoa, Inter, Roma, Juventus e Lazio, la vessatorietà di alcune clausole nelle condizioni contrattuali relative all’acquisto dell’abbonamento annuale e del biglietto per la singola partita in quanto non viene riconosciuto il diritto dei consumatori a: ottenere il rimborso di quota parte dell’abbonamento o del singolo titolo di accesso in caso di chiusura dello stadio o di parte dello stesso; ottenere il rimborso del titolo di accesso per la singola gara in caso di rinvio dell’evento causato sia da fatti imputabili alla società, sia da circostanze che prescindono dalla responsabilità di quest’ultima; essere risarciti del danno qualora questi eventi siano direttamente imputabili alla società. Il Cagliari ha predisposto una nuova formulazione delle clausole idonea a risolvere i profili di vessatorietà contestati limitatamente ad alcuni profili.

“La necessità sostenuta dalle società – spiega Marco Gagliardi del Servizio legale MC – di tutelarsi contro l’abuso che potrebbe derivare dal riconoscimento del diritto di rimborso da parte di tifosi responsabili di comportamenti scorretti tali da determinare provvedimenti di chiusura dello stadio o di alcuni suoi settori, non può giustificare una compressione collettiva e indiscriminata dei diritti di tutti gli altri tifosi non responsabili di quei comportamenti. In tal senso, appare corretta l’esclusione, adottata nei contratti di altre società di Serie A, del rimborso solo per i tifosi che abbiano contribuito con il proprio comportamento a determinare la chiusura dello stadio”.

L’Antitrust ha disposto che venga pubblicato sulle homepage dei siti Internet delle nove società un estratto dei provvedimenti.

Per informazioni e assistenza telefonare allo 011 5611414 o scrivere un’email all’indirizzo rimborsi@movimentoconsumatori.it