Assegno Unico Universale: cos’è?

L’Assegno Unico Universale, è un sostegno economico alle famiglie che hanno figli a carico a partire dal settimo mese di gravidanza fino al compimento dei 21 anni e senza limiti di età per i figli disabili, che sostituisce tutte le altre precedenti prestazioni.

L’A.U.U. è riconosciuto a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, pensionati, non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza) e viene erogato da INPS sull’iban indicato dal richiedente.

QUALI SONO I SOGGETTI AVENTI DIRITTO ALL’ASSEGNO UNICO UNIVERSALE?

L’A.U.U. spetta ai nuclei familiari in cui ricorrono le seguenti condizioni.

  1. per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
  2. per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età
  3. per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni che:
    – frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
    – svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui;
    – sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego
    – svolga il servizio civile universale.

QUALI SONO I PRESUPPOSTI PER POTER BENEFICIARE DEL SUSSIDIO?

L’importo dell’Assegno Unico e Universale per i figli a carico è determinato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, verificata tenendo conto dell’Isee in corso di validità.
Pertanto, alle famiglie che al momento della domanda saranno in possesso di Isee in corso di validità, l’A.U.U. verrà corrisposto con importi maggiorati e calcolati in base fascia di Isee corrispondente.
Le medesime maggiorazioni saranno comunque riconosciute, con effetto retroattivo, anche a coloro che al momento della presentazione della domanda non si dovessero trovare in possesso di Isee a condizione che venga attestato entro il 30 giugno.
In ogni caso sarà possibile beneficiare dell’A.U.U. anche senza Isee o con Isee superiore alla soglia di euro 40mila. In tal caso, saranno corrisposti gli importi minimi previsti dalla normativa.

A QUANTO AMMONTA L’ASSEGNO UNICO UNIVERSALE?

L’importo viene determinato in base all’Isee presentato del nucleo familiare del figlio beneficiario, tenuto conto dell’età dei figli a carico e di numerosi altri elementi.

A. Quota variabile: la quota viene modulata in modo progressivo (si va da un massimo di 175 euro per ciascun figlio minore con Isee fino a 15mila euro, a un minimo di 50 euro per ciascun figlio minore in assenza di Isee o con Isee pari o superiore a 40mila euro). Gli importi dovuti per ciascun figlio possono essere maggiorati nelle ipotesi di nuclei numerosi (per i figli successivi al secondo), madri di età inferiore a 21 anni, nuclei con quattro o più figli, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro, figli affetti da disabilità;

B. Quota a titolo di maggiorazioni: la quota viene erogata per compensare l’eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, se l’importo dell’Assegno dovesse risultare inferiore a quello che deriva dalla somma dei valori teorici dell’Assegno al Nucleo Familiare (componente familiare) e delle detrazioni fiscali medie (componente fiscale), che si sarebbero percepite nel regime precedente la riforma.

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE ED ALTRI DIVERSI SUSSIDI ECONOMICI

L’Assegno unico non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido ed è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
L’Assegno è inoltre compatibile con il Reddito di Cittadinanza.
Per i percettori del Reddito di Cittadinanza l’importo dell’Assegno è erogato, con le stesse modalità di erogazione del RdC, mediante accredito sulla carta RdC di cui gli stessi sono in possesso.
Per la determinazione del reddito familiare l’Assegno unico non si computa nei trattamenti assistenziali.
L’Assegno unico e universale non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef.

IMPORTANTE
– la domanda per ricevere l’A.U.U. presentata ENTRO il 30 giugno 2022 da diritto agli arretrati a partire dal mese di marzo,
– la domanda per ricevere l’A.U.U. presentata DOPO il 30 giugno 2022, dà diritto a ricevere l’assegno a partire dal mese successivo a quello della domanda

La nostra Associazione NON si fornisce assistenza per la presentazione delle domande.
Si consiglia ai consumatori di rivolgersi ai consueti sportelli (CAF, patronati) per la presentazione della domanda per l’A.U.U.

 

Realizzato/acquistato nell’ambito del Programma generale di intervento della Regione Piemonte con l’utilizzo dei fondi del Ministero dello sviluppo economico. DM 10.08.2020