Il Codice della crisi prevede, per il debitore non fallibile, anche se è un consumatore, in stato di sovraindebitamento, la possibilità di domandare con ricorso al tribunale territorialmente competente l’apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.
Se il debitore è in stato di insolvenza, la domanda può essere presentata anche da un suo creditore e, quando l’insolvenza riguardi un imprenditore, dal pubblico ministero.
Quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica, l’apertura della liquidazione controllata viene però negata se l’OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l’esercizio di azioni giudiziarie.
Il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l’assistenza dell’OCC. Al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall’OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l’attendibilità della documentazione depositata con la domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.
Il tribunale, a seguito dell’apertura della procedura, nomina il liquidatore, confermando in caso di domanda presentata dal debitore, l’OCC o, in caso di giustificati motivi, scegliendolo nell’elenco dei gestori della crisi. Il liquidatore giudiziale esercita le azioni di recupero dei crediti, le eventuali azioni revocatorie, aliena i beni e distribuisce il ricavato ai creditori.
L’apertura della procedura di liquidazione comporta il blocco di tutte le procedure esecutive e cautelari; gli eventuali giudizi di cognizione sono, su autorizzazione del giudice, proseguiti dal liquidatore. La liquidazione comporta la messa a disposizione di tutti i beni del debitore al fine soddisfare i creditori attraverso la distribuzione delle somme ricavate.
Nella liquidazione entrano anche i beni sopravvenuti al debitore nei quattro anni successivi all’apertura della procedura, fatto salvo quanto necessario per un dignitoso tenore di vita del debitore e della propria famiglia, secondo quanto stabilito dal tribunale.
Con la chiusura del procedimento di liquidazione controllata, il debitore ottiene di diritto (quindi senza che sia necessaria una domanda ed una decisione del tribunale) l’esdebitazione. Qualora la procedura non si sia chiusa entro i tre anni dalla sua apertura, l’esdebitazione può essere pronunciata dal tribunale dietro domanda del debitore.
Per accedere alla procedura di liquidazione non è necessario il consenso dei creditori né il requisito della meritevolezza, richiesta invece per l’ottenimento dell’esdebitazione finale del debitore, che il giudice potrà concedere solo al termine della procedura, su specifica istanza del debitore.