SPORTELLO PRESTITI

In caso di estinzione anticipata del contratto di cessione del quinto o di altro finanziamento hai diritto ad ottenere il rimborso di ogni costo sostenuto per il periodo residuo del prestito.

Lo ha deciso la Corte di giustizia europea che ha espresso un jobitel.com importante principio che le banche non hanno rispettato dal 2010 ad oggi.

 

Con la sentenza n. 383 dell’11 settembre 2019 “Lexitor”, la Corte di giustizia ha affermato che in caso di estinzione prima della scadenza dei prestiti ai consumatori (contratti con cessione del quinto dello stipendio o della pensione, delegazione di pagamento, prestiti personali o finalizzati all’acquisto di beni e servizi) il consumatore ha diritto alla restituzione di una quota di tutti i costi posti a suo carico per il periodo nel quale non ha goduto del finanziamento.

A chi ha stipulato un finanziamento e si avvalga della facoltà di estinguerlo anticipatamente spetta non soltanto – come già riconosciuto anche dai giudici italiani – la restituzione dei costi connessi alla durata del contratto (costi recurring, quali ad esempio gli interessi e i costi assicurativi), ma anche il rimborso o lo storno di tutti gli altri costi, direttamente collegati all’erogazione del finanziamento (costi up front, tra cui, ad esempio, spese di istruttoria e commissioni per intermediari e ogni altra spesa sostenuta al momento della conclusione del finanziamento).
Per questo motivo MC ha diffidato le principali finanziarie ad eliminare le clausole illegittime. I consumatori possono chiedere il rimborso http://xjobs.org/ di quanto pagato e non dovuto.

 lo Sportello prestiti – estinzione anticipata e il numero telefonico dedicato 0115611414: i cittadini possono mettersi in contatto con gli esperti dell’associazione per avere informazioni su come ottenere il rimborso di quanto pagato e non dovuto.