OLIMPIADI INVERNALI. IL TOROC CAMBIA IL CONTRATTO DI VENDITA DEI BIGLIETTI DOPO LA DIFFIDA DEL MOVIMENTO CONSUMATORI

olimpiadi invernali di TorinoLa diffida del Movimento Consumatori al Toroc è nata a seguito di uno studio fatto nell’’autunno del 2005 dal Servizio legale MC di Torino che ha riscontrato l’’esistenza di numerose clausole “vessatorie” e lesive dei diritti dei consumatori, nelle condizioni generali di vendita dei biglietti per assistere alle Olimpiadi invernali. L’’associazione ha anche accertato che il Toroc ha utilizzato queste clausole vessatorie nella vendita di circa il 50% dei biglietti a disposizione per le Olimpiadi attraverso il suo sito www.torino2006.org/tickets (in tutto circa 550.000 biglietti).

Il Movimento Consumatori non ha pertanto esitato ad avviare la procedura “inibitoria”, prevista dall’art. 139 del Codice del Consumo che consente alle associazioni dei consumatori di agire a tutela degli interessi collettivi rappresentati, per ottenere la cessazione di comportamenti lesivi nei confronti della collettività. Il 21 novembre 2005 è stato formalmente diffidato il Toroc a modificare immediatamente le proprie condizioni generali di contratto, eliminando o modificando le clausole illecite. A seguito di una serrata contrattazione il 22 dicembre 2005 Toroc ha accettato di cambiare tutte le clausole contestate dal Movimento Consumatori. Dal giorno dopo sono state sostituite sul sito Internet e il Toroc dice di aver provveduto ad aggiornare anche i propri depliant cartacei, stampandone di nuovi.

A prescindere dall’’esito positivo della vicenda, MC ritiene doveroso sottolineare la gravità di quanto è avvenuto. Se non fossimo intervenuti – afferma Alessandro Mostaccio Presidente del Movimento Consumatori Piemonte – il Toroc avrebbe applicato a circa un milione di turisti delle clausole sicuramente contrastanti con la normativa europea. Si è corso il rischio di far esplodere un enorme contenzioso legale a giochi terminati. Con sicuro danno per l’immagine del nostro Paese”. Alla domanda come sia stato possibile incorrere in un simile errore – continua Mostaccio – ci è stato risposto che queste clausole sono state ereditate dai giochi olimpici di Atene 2004. Quindi, già nel 2004 ad Atene nessun organo competente si era accorto di nulla. Tranne probabilmente quei consumatori che si sono visti negare, ad esempio, il diritto al rimborso del biglietto”.